Art. 332
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva