Art. 333
Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta' di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o piu' essiccatoi per granturco, di capacita' corrispondente ai bisogni locali. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento. Il prefetto ha parimenti facolta' di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprieta' privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantita' corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva