Art. 336
Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, e' stanziata:
- a)una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonche' per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanita' pubblica;
- b)una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva