Art. 339
((Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e' autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero e' autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.)) Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento. ((Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma e' trasportata)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva