Art. 344
I regolamenti locali di igiene e sanita' contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l'acqua potabile, la salubrita' e la genuinita' degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita'. I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille. Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva