Art. 35
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso. Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della Sanita' pubblica.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva