Art. 351

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Le attribuzioni conferite al prefetto dalle disposizioni del presente testo unico per l'apertura ed esercizio delle farmacie, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore. Per il governatorato la commissione indicata nell'art. 105 e' nominata dal governatore ed e' presieduta dal vice governatore. Di essa fa parte il medico direttore dell'ufficio d'igiene del governatorato. I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi dei precedenti comma, sono definitivi.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art351 · fonte su Normattiva