Art. 357
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podesta' e' ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' ammesso ricorso alle autorita' superiori. Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva