Art. 36
Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge. E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei. ((Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva