Art. 362
I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalita' stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155. Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva