Art. 366
Sono autorizzati all'esercizio della professione nel Regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli Ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva