Art. 374
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 OTTOBRE 1946, N. 197 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153
14Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153 nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da societa' o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge".
Testo vigente dal 4 aprile 1947, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva