Art. 38
L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri. La formula della promessa e' la seguente: «Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili coi doveri del mio ufficio. «Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento: «Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio. «Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva