Art. 382
In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere puo' essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonche' ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva