Art. 384
Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attivita', debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva