Art. 385
Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' in facolta' del Ministro per l'interno, sentito quello per l'Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneita' per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva