Art. 386
Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva