Art. 390
Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lo adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o, aggravata in servizio militare di guerra, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessita' giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I). I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza. I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva