Art. 393
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potra' procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie. Lo stesso Regio decreto determinera' la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva