Art. 44
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
- a)la censura;
- b)la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
- c)la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
- d)la revoca;
- e)la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura puo' essere anche applicata dal podesta' o dal presidente del consorzio.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva