Art. 55
L'assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, e' fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri. Dove risiedono piu' medici e piu' levatrici, il comune stipendia uno o piu' medici chirurghi, una o piu' levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri. I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva