Art. 58
Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e' disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli articoli 67 e 70. Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli articoli 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa. Il diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio e' mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune. Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva