Art. 6
La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212, convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sono modificati in conformita' il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto".
Testo vigente dal 22 marzo 1935, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva