Art. 71
La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podesta' o dal presidente del consorzio, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente. Contro la deliberazione e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva