Art. 73
Nel caso di unificazione di due u piu' condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta e' attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime che abbiano conseguito la stabilita. Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilita' ha diritto di scegliere una delle nuove condotte. Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva