Art. 8
Nell'Istituto di sanita' pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva