Art. 82
L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia. Il laboratorio puo' avere una o piu' sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessita', tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica. Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva