Art. 86
((Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedelta', e, dopo aver conseguito la stabilita', il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale)). Detto personale acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva