Art. 98
Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia. Il programma e' deliberato dal preside della provincia ed e' approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva