Art. 100
[1]Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero
[2](articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011)
[3]1. L'autore della violazione di cui ((all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del ((28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)) decreto-legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui ((all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui ((agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva