Art. 38-bis — Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo
1. ((Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
- a)all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
- b)all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva