[1]Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
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[2]( articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ((; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)))
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[3]1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1. 5. 1-bis. ((In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.)) 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall', comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
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Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera h)) che al presente articolo: - al comma 1, al terzo e al quarto periodo, "le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»"; - al comma 1, al sesto periodo, "le parole: «articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»"; - al comma 2 "le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»"; - al comma 4 "le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»"; - al comma 6 "le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»"; - al comma 9 "le parole: «articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»"; - al comma 11, al secondo periodo, "le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»".
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva
Spiegazione
Che cosa dice, in parole semplici
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'((articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'((articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5.
7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode. 8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. 9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'((articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato. ((Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.)) 11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli ((articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.