Art. 39
[1]Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
[2](articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
[3]1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto.
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