Art. 44-ter — Decadenza benefici cartolarizzazione
1. ((Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva