Art. 53

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[1]Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

[2](articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

[3]1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art53 · fonte su Normattiva