Art. 53
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[1]Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
[2](articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
[3]1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva