Art. 55
[1]Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
[2](articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato ((effettuato il pagamento)) del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
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