Art. 63
[1]Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
[2](articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
[3]1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
- a)non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
- b)omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
- c)non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'((articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento));
- d)omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
- e)non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'((articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento));
- f)non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'((articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'((articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva