Art. 68
[1]Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997)
[2]1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva