Art. 69-sexies — Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati
1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva