Art. 69 triciesbis — Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale
1. (( L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 e' aumentato della meta' e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva