Art. 96

[1]nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. ((In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.)) 2. ((In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.)) 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  • a)insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • b)tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 4. ((La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:))
  • a)((versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;))
  • b)((versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.)) 5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 38 del richiamato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 14 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art96 · fonte su Normattiva