Art. 69 viciesquater
[1]((Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni)).
[2]1. ((L'ammontare delle sanzioni:
- a)e' ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- b)e' ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- c)e' ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva