Art. 69 viciesquater

[1]((Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni)).

[2]1. ((L'ammontare delle sanzioni:

  • a)e' ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
  • b)e' ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
  • c)e' ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art69viciesquater · fonte su Normattiva