Art. 78

[1]Tentativo

[2](articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 76 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art78 · fonte su Normattiva