Art. 80
[1]Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
[2](articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
- a)l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74;
- b)chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.
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