Art. 84
[1]Indebita compensazione
[2](articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ((dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)), crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ((dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)), crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. 3. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva