Art. 86

[1]Pene accessorie

[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:

  • a)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
  • b)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
  • c)l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
  • d)l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;
  • e)la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresi', l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
  • b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art86 · fonte su Normattiva