Art. 88
[1]Casi particolari di confisca
[2](articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
- a)l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74;
- b)l'imposta evasa e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 75;
- c)l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 79;
- d)l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 1;
- e)l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.
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