Art. 97

[1]Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

[2](articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. 2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art97 · fonte su Normattiva