Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Veduto l'articolo unico della legge 15 giugno 1933, n. 822, che autorizza il Governo del Re a emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando e adottando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse;
[6]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[7]Udito il Consiglio dei Ministri;
[8]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]E' approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[12]Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Ciano - Bottai - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
[16]Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° luglio 1940-XVIII
[17]Atti del Governo, registro 423, foglio 10. - Mancini
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva