Art. 1

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[1](Art. 1 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 1 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

[2]Il Governo del Re ha facolta' di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art1 · fonte su Normattiva