Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 1 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).
[2]Il Governo del Re ha facolta' di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva